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Corpo Polizia Locale Comune di Adelfia Provincia di Bari |
Ai Comitati Organizzatori
Loro Sedi
Oggetto: nota informativa.
Al fine di poter attuare le migliori forme di collaborazione tese alla corretta programmazione delle attività di competenza, ci si pregia trasmettere il presente riassunto unitamente alla modulistica che dovrà essere utilizzata per la presentazione delle domande.
Nota riepilogativa in merito alle procedure e agli adempimenti necessari al rilascio della licenza ex art 57 TULPS per fuochi e palloni aerostatici
Fonti del diritto: in materia di:
MINISTERO DELL'INTERNO - CIRCOLARE 11 gennaio 2001, n. 559/C.25055.XV. A. MASS(1) - (G.U. 2 febbraio 2001 n. 27) - Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell' incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S.
CIRCOLARE
SERIE AIR TRAFFIC MANAGEMENT Data 23/07/2013 ATM-05° EVENTI E ATTIVITA’ SPECIALI INTERESSANTI IL TRAFFICO AEREO
licenza ex art. 57 T.U.L.P.S.: Rilasciata dall’ Autorità locale di Pubblica Sicurezza (Sindaco o da Suo delegato) può essere rilasciata:
Il titolare della licenza ex art. 57 T.U.L.P.S. (d'ora in avanti, il titolare) può essere coadiuvato nello allestimento e nell'esecuzione dello spettacolo pirotecnico da propri addetti, i quali devono essere in possesso della capacità tecnica ex art. 101 Reg. T.U.L.P.S..
Nel Comune di Adelfia, il rilascio dell' autorizzazione ex art. 57 T.U.L.P.S. per l'accensione di fuochi artificiali è subordinato dalla competente Autorità locale di P.S. anche alla preventiva verifica dell'idoneità dei siti e delle misure di sicurezza [cfr. All.3]
Artifici impiegabili: Con licenza ex art. 57 T.U.L.P.S. possono accendersi artifici classificati nella IV categoria e nella V categoria dell'Allegato A al Regolamento T.U.L.P.S., oltre naturalmente agli artifici non classificati tra i prodotti esplodenti a mente del D.M. 4.4.1973. Ove gli artifici debbano corrispondere a prescrizioni dell'Autorità locale di P.S. che ne limitino gli effetti (per esempio in altezza) o il calibro per contingenti esigenze di sicurezza ed incolumità pubblica, essi non possono essere oggetto di manipolazione: in tale caso potranno impiegarsi solo artifici finiti che conseguano gli effetti prescritti in licenza.
Ai fini delle disposizioni sulle distanze di sicurezza, i manufatti pirotecnici possono essere ricondotti, per caratteristiche ed effetti, in due gruppi:
- fuochi a terra, destinati a funzionare a livello del suolo (o in sua prossimità se posti su opportuni supporti) i cui effetti si possono tuttavia propagare fino ad un'altezza da terra limitata nel massimo a metri 20, con aperture di diametro non superiore a metri 12 e ridotti effetti sonori.
- fuochi aerei, destinati a funzionare soltanto dopo aver raggiunto una certa quota mediante una carica propulsiva (bombe da mortaio) o alla quale pervengono sotto la spinta di un motore (razzi);
Gli artifici lanciabili da mortaio hanno i seguenti limiti massimi dimensionali:
- artifici cilindrici: calibro non superiore a 210 mm e lunghezza non superiore a 3 volte il calibro, esclusa la carica di lancio e la spoletta di ritardo;
- artifici sferici: calibro non superiore a 400 mm.
limitazioni alla quota: ai fini della sicurezza del volo si rinvia agli adempimenti previsti dalla circolare ENAC (NB domanda va presentata dall’organizzatore, almeno 45 gg prima. Per ogni lancio andrà presentata documentazione completa. Ai fini del rilascio della licenza ex art 57 TULPS l’organizzatore dovrà presentare all’Autorità locale di P.S. sia la domanda presentata sia l’autorizzazione rilasciata dalla Direzione Aeroportuale di competenza. In caso di mancata autorizzazione o di mancata presentazione della documentazione l’autorizzazione ex art 57 TULPS non potrà essere rilasciata per difetto di documentazione essenziale necessaria ai fini del rilascio).
Per il rilascio delle Autorizzazioni il Comando di P.L. dovrà ricevere almeno 30 gg prima dell’evento la seguente documentazione
Detto termine al fine di poter eventualmente procedere all’integrazione degli atti necessari al rilascio dell’autorizzazione.
Adempimenti del pirotecnico - almeno 30 gg prima dell’evento -
Adempimenti del comitato organizzatore/ dell’organizzatore almeno 45 gg prima dell’evento -
l’organizzatore deve:
Per tutto quanto non espressamente richiamato nella presente nota si rinvia alle norme vigenti disciplinanti la materia
Si allega
Circolare Ministero interno 559 - integrazione alla circolare 559
Circolare ENAC
Modulistica da utilizzare. All.1 - All.2 - All.3
Il Comandante
Dott. Marco Zatelli